Le prestazioni psicologiche possono essere detratte come spesa sanitaria?
- Dott.ssa Elisa Arena
- 15 mar
- Tempo di lettura: 1 min

Per le prestazioni del tipo sanitario, che sono anche esenti IVA, la risposta è sì:
Il Consiglio Nazionale Psicologi scrive infatti sul proprio sito, facendo riferimento anche alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.20/E dell'anno 2011, in particolare al punto 5.15, che potete trovare qui :
"Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico.
Pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 lettera c) del TUIR* (Dpr 917/86), all’interno del quadro oneri detraibili della dichiarazione Unico anche in assenza di prescrizione medica e anche se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata."
* TIUR = Testo unico delle Imposte sui Redditi
Le prestazioni non sanitarie, invece, non sono detraibili:
Le prestazioni psicologiche non sanitarie (potenziamento di prestazioni cognitive, formazione, consulenza aziendale ecc.) non sono detraibili ai fini IRPEF.
E come fare per sapere se una prestazione rientra nella categoria sanitaria o meno?
L'Ordine Psicologi Liguria ha pubblicato una lista di prestazioni psicologiche, le quali sono contrassegnate con "esente"o "soggetto" IVA. Le prestazioni "esenti IVA" sono prestazioni sanitarie, possono essere "scaricate".
È possibile consultare il documento qui.